L'ufficio anagrafe registra le posizioni anagrafiche che derivano dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni dell'ufficio di stato civile. In relazione alle suddette registrazioni rilascia i seguenti certificati:
- anagrafico di matrimonio;
- anagrafico di morte;
- anagrafico di nascita;
- anagrafico di unione civile;
- cittadinanza;
- convivenza di fatto;
- esistenza in vita;
- residenza;
- stato civile;
- stato di famiglia;
- stato libero;
- vedovanza;
Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la L. 12 novembre 2011 n. 183, (legge di stabilità) che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti fra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 del DPR 445/2000). La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d'ufficio.
Dal 1° gennaio 2012 non è più possibile, inoltre, utilizzare i certificati, oltre il termine di validità dichiarando in fondo al documento che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio". Resta confermata, invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni.
Si ricorda che l'art. 30 bis del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge dello Stato, ha esteso l'obbligatorietà dell'autocertificazione anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni).
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo di € 16,00 salvo che, in relazione all'uso specifico, una norma di legge non ne preveda l'esenzione. La dichiarazione della norma esentativa è resa dal cittadino e l'impiegato comunale è tenuto a verificarla prima di procedere al rilascio del certificato in esenzione dal bollo.
Non è nella facoltà del richiedente decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti. Il pagamento dell'imposta di bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo.
A decorrere dal 15 Novembre 2021, il rilascio delle certificazioni anagrafiche può avvenire online da parte di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) accedendo in maniera autonoma e gratuita alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.
I certificati anagrafici rilasciati da ANPR sono esenti dall’imposta di bollo fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Le certificazioni anagrafiche rilasciate da ANPR sono munite di sigillo elettronico che sostituisce la firma dell’ufficiale di anagrafe, che continuerà ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune.
Il cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale (Carta di identità elettronica – CIE, Carta Nazionale dei servizi – CNS, Sistema pubblico d’identità digitale SPID – art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), allo stato, può chiedere per sé stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica alcune tipologie di certificati (certificati anagrafici di: residenza, residenza AIRE, residenza in convivenza, stato di famiglia, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, contratto di convivenza, nascita, stato civile, stato libero, matrimonio, unione civile, cittadinanza, esistenza in vita).
I certificati anagrafici possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).
Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via email.
Si evidenzia che i predetti servizi telematici offerti da ANPR configurano una modalità aggiuntiva rispetto ai servizi già erogati dai comuni.