Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2026

Emessa l’Ordinanza Sindacale che fissa le norme di comportamento e le sanzioni per i trasgressori
Data:

08/06/2026

Tempo di lettura:

2 min

Municipio- ex convento San Francesco d'Assisi © Comune di Monopoli - Creative Commons Attribution - NonCommercial 1.0 Generic (CC BY-NC 1.0)

Descrizione

Con Ordinanza Sindacale n. 457 del 4 giugno 2026 è stato dichiarato, a partire dal 15 giugno al 15 settembre 2026 lo “stato di grave pericolosità per gli incendi” per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo nonché ogni ulteriore area il cui incendi abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

È tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere
  • far brillare mine o usare esplosivi
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere o altri articoli pirotecnici);
  • sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio (fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali)
  • abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Entro il 15 giugno, e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio

I proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superfice coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza e continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti trebbiatura dovrà essere comunque realizzata entro il 15 giugno.

È vietato bruciare delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche.

Sui terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, è fatto divieto ai proprietari, affittuari e conduttori, di bruciare la vegetazione spontanea con l’obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a quindici metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione.

Sugli uliveti e sui vigneti, entro il 19 giugno 2026 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità. dovranno essere eliminati i rovi, la vegetazione infestante e i residui colturali.

Nelle aree boschive, entro il 14 giugno,  è obbligatorio il ripristino e la pulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove presivisi, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sulle superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo e con strade, autostrade e ferrovie, centri abiutati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo occorre riservare una fascia protettiva larga almeno cinque metri, libera da specie erbacce, rovi e necromassa affettando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Sulle superfici pascolive è fatto obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti.

Per campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è obbligatorio realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno quindici metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità e dovranno predisporre apposita cartellonistica indicante le vie di fuga e i punti di raccolta liberi e accessibili.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi.

Inoltre, chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti.

L’inosservanza delle disposizioni inerenti il divieto di accensione saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. Le inosservanze delle restanti disposizioni saranno punite con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 08/06/2026 10:26

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