Il documento o carta di identità, C.I.E., è il documento personale che attesta l’identità del cittadino. La validità della C.I.E. è diversa a seconda dell’età del titolare:
- 3 anni per i minori di 3 anni;
- 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
- 10 anni per i maggiorenni. Scade il giorno del compleanno;
Può essere richiesta sin da 6 mesi prima della scadenza oppure in seguito a smarrimento, furto o deterioramento - previa denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza - presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza o di dimora.
La C.I.E. è dotata di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici (come le impronte digitali). La foto in bianco e nero del titolare, è stampata a laser, garantendo così un'elevata resistenza alla contraffazione.
In fase di richiesta della C.I.E. il cittadino maggiorenne può esprimersi in ordine all'assenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.
La C.I.E. non viene consegnata al momento della richiesta ma è prodotta e spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma all'indirizzo dichiarato dal cittadino. Il tempo medio di ricevimento è di 5 giorni lavorativi dalla richiesta. L'ufficio comunale rilascia al cittadino richiedente una ricevuta che ha valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento della C.I.E.
Non è necessario richiedere una nuova carta d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione.
Il pagamento per il rilascio della C.I.E. è effettuato a mezzo POS direttamente a sportello oppure a mezzo avviso PagoPA.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARTE DI IDENTITA' CARTACEE
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, le carte di identità cartacee non soddisfano più i requisiti minimi di sicurezza stabiliti in maniera uniforme per tutti i documenti d’identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione Europea. Pertanto:
dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea cesserà di essere valida per l'espatrio.
Rilasci d'urgenza
Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 (art. 11) prevede che fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), nei casi di urgenza, possa essere rilasciato un documento d'identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi non rinnovabile, che costituirà titolo valido per l'espatrio. Il decreto-legge specifica tuttavia che tale documento d'identità provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri.
Al momento non è comunque possibile rilasciare tale documento in quanto si è in attesa di istruzioni operative da parte del MINISTERO DELL’INTERNO.
Utilizzo della carta di identità cartacea
In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026 nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata ai fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
La carta d'identità in formato cartaceo non scaduta potrà inoltre essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027, limitatamente all'esercizio di diritti fondamentali e ai fini dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
Si consiglia comunque ai cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, di provvedere per tempo alla sua sostituzione con la carta d'identità elettronica (CIE).