Competenze
Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
E' un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, eletti dai cittadini per una durata di cinque anni.
Il consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
- Statuto del Comune, delle aziende speciali e relative variazioni, regolamenti e relative variazioni, salvo quelli espressamente previsti dalla Legge di competenza di altri organi;
- Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- Convenzioni tra i Comuni e convenzioni tra i Comuni e Provincia, approvazione e ratifica di accordi di programma, costruzione e modifica di tutte le forme associative e enti locali;
- Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
- Organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- Atti di indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
Le deliberazioni in ordine a tali argomenti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente, che ne regola i lavori.
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