Le sedi degli uffici del giudice di pace, a seguito del D.Lgs.n. 155/2012 relativo alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e del D. Lgs. 156/2012, sono state soppresse ma è stata prevista la possibilità per i comuni con sede soppressa, di mantenere il presidio giudiziario attraverso la costituzione di convenzioni con altri enti e l’assunzione a proprio carico delle spese di gestione dell’ufficio e del personale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16.03.2012 il Comune di Monopoli, ancor prima che fosse formalizzata la soppressione dell’ufficio, ha manifestato la volontà di mantenerlo in funzione ed ha avviato tutte le procedure a tal fine necessarie ivi comprese quelle organizzative.
Per effetto della richiamata delibera si è dunque verificata la disponibilità degli altri comuni ad aderire all’iniziativa del Comune di Monopoli finalizzata alla costituzione di un ufficio del giudice di pace in convenzione.
Il Comune di Polignano a Mare ha aderito all’iniziativa che si è tradotta nell’approvazione di uno schema di convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio.
Atti di istituzione:
- Decreto Ministero di Giustizia 7 marzo 2014 "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156"
- Determina n. 743 del 18/06/2015 "Definitiva costituzione ufficio del giudice di pace in convenzione tra i comuni di Monopoli e Polignano a Mare"
- Deliberazione di C.C. di Monopoli n. 41 del 26.11.2012
- Deliberazione di C.C. di Polignano a Mare n.17 del 24.04.2013
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