La vidimazione del Registro è uno step fondamentale per assicurare la sua operatività e l’inalterabilità delle informazioni contenute. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla vidimazione del Registro.
Come funziona
Il Registro dei volontari che prestano la loro attività presso gli enti del terzo settore va vidimato prima dell’utilizzo da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato alla vidimazione, di norma un segretario comunale. L’autorità provvederà a bollare ogni pagina del Registro precedentemente numerate e in fondo al Registro sarà infine riportato il numero totale di pagine disponibili.
Se elettronico, il Registro in ogni caso deve rispettare i requisiti richiesti dalla normativa, in questo caso la vidimazione può avvenire grazie all’apposizione della firma digitale e della marca temporale.
Dove vidimare il Registro volontari
Per vidimare il Registro volontari si può fare richiesta al Comune dove ha sede l’organizzazione no profit, oppure ci si può recare in un qualunque studio notarile. E’ importante che la richiesta di vidimazione provenga da un legale rappresentante dell’organizzazione. In caso questo non sia possibile, potrà farlo una qualsiasi altra persona che sia stata delegato dallo stesso.
Oltre alla eventuale delega saranno necessari:
- la richiesta scritta di vidimazione del Registro volontari;
- la copia di un documento di identità valido;
- il Registro da vidimare.
La documentazione sopra descritta deve essere presentata e depositata presso l’Ufficio Protocollo - Palazzo di Città – via Garibaldi n. 6 dalle ore 8.30 alle ore13.00 dal lunedì al venerdì ed inoltre il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Registro volontari durata e validità
Il registro volontari va vidimato una sola volta previo utilizzo, fino all’esaurimento delle sue pagine. Nel caso in cui l’ente sia già in possesso di un Registro vidimato, c’è la possibilità di continuare ad utilizzarlo, ma solo se corrisponde alle caratteristiche del D.M. 6 ottobre 2021.