A chi è rivolto
Cittadino o Titolare di attività produttiva (ai sensi DPR 160/2010)
Chi può fare domanda
Utente privato
Titolare di attività produttiva (ai sensi DPR 160/2010)
Valutazioni di Incidenza Ambientale di competenza comunale ai sensi dell'art.4 comma 15 della L.R. n.26/2022
Cittadino o Titolare di attività produttiva (ai sensi DPR 160/2010)
Utente privato
Titolare di attività produttiva (ai sensi DPR 160/2010)
La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o della Rete Natura 2000. Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
Parte del territorio del Comune di Monopoli è interessato dal sito “Natura 2000” denominato “Murgia dei Trulli” – codice IT9120002, pertanto il proponente, ai sensi dell’art.4 comma 15 della L.R. n.26/2022 e dell’art.102 della L.R. n.37/2023, dovrà presentare apposita istanza di V.Inc.A. per i seguenti interventi minori indicati all’art. 57 della L.R. n.221/2015:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti;
- opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici;
La DGR n.621/2020 individua le “opere di sistemazione esterne” di competenza comunale ai sensi dell’art. 57 della L. n. 221/2015:
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute nel rispetto delle definizioni, degli indici e dei parametri, ivi compreso quello di permeabilità, stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili;
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché realizzazione, negli spazi pertinenziali, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
- opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
- interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno.
Link al Piano di Gestione dell'Area SIC "Murgia dei trulli":
Se utente privato:
Se titolare di attività produttiva DPR 160/2010:
- SCREENING V.Inc.A. LIVELLO I
Ai sensi della DGR n.1515/2021 lo screening livello I rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. Il rilascio del parere di screening da parte dell’Autorità Competente è subordinato al rispetto dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all’ottenimento del “sentito” dell’Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91. Qualora l’Ente di Gestione dell’area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il “sentito” sulla Valutazione di Incidenza, che l’eventuale nulla-osta ai sensi dell’art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall’art.2, comma 7, e dall’art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all’ottenimento del relativo parere.
- DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE
L’istanza per il rilascio del parere di screening livello I di V.Inc.A. deve essere trasmessa allegando la seguente modulistica firmata digitalmente:
1. Istanza di attivazione del procedimento di V.Inc.A.;
2. Format proponente per lo screening V.Inc.A. ai sensi della DGR n.1515/2021 allegando:
3. Versamento diritti istruttori pari ad € 120,00 (ai sensi dell’All.E della L.R. n.26/2022) tramite portale PagoPA;
4. Procura Speciale con documento d’identità del tecnico incaricato e del proponente;
5. Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della titolarità a presentare l’istanza a cura del proponente;
6. marca da bollo di € 16,00 annullata;
7. Dichiarazione liberatoria proprietà industriale ed intellettuale V.Inc.A. (per attività produttive);
Conclusione del procedimento con provvedimento espresso, atteso il “sentito” dell’Ente Preposto entro 60giorni.
Validita’ temporale del provvedimento: 5 anni.
Qualora il livello I di screening di incidenza si concluda in modo negativo, deve essere attivato il livello II -Valutazione Appropriata che comporta la redazione dello Studio di Incidenza con i contenuti specificati nell'Allegato C della DGR n.1362/2018.
- PRE-VALUTAZIONI REGIONALI (SCREENING SEMPLIFICATO)
La Regione Puglia ha svolto le pre-valutazioni, ossia screening di incidenza sito-specifici condotti preventivamente per alcune tipologie di interventi edilizi. Il proponente, tramite l’apposito modulo, presenta istanza di verifica di corrispondenza alla pre-valutazione regionale.
La normativa regionale di riferimento è:
- Cat. 1.1- Interventi edilizi come declinati all’art. 3 comma 1 lett a), b), c) del D.P.R. n.380/2001;
- Cat. 1.2 - Interventi edilizi come declinati all’art. 3 comma 1 lett d) del D.P.R. n.380/2001;
- Cat. 1.3- Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali di edifici esistenti:
a) realizzazione di superfici accessorie come declinate nell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n.2250 del 22.12.2017 (Quadro delle definizioni uniformi) al punto 15 – Superficie accessoria (SA), limitatamente a: gazebo, pergolati e tettoie, in legno o metallo e copertura in materiali leggeri, senza fondamenta o platee in cemento, aperti sui lati e che non necessitino di nuova viabilità di accesso, anche non contigui ai fabbricati esistenti;
b) realizzazione di cisterne per acqua o serbatoi per gas per utenze domestiche o agricole, anche interrati, e relative condotte di allacciamento;
c) varianti non essenziali, come definite ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 2 bis del DPR. n. 380/2001, su progetti relativi a interventi edilizi che hanno acquisito la Valutazione di Incidenza, che non comportano ulteriore consumo di suolo naturale;
- Cat. 1.4 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza e abbattimento di barriere architettoniche;
- Cat. 1.5 - Realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e privata;
- Cat. 1.6 - Interventi come declinati all’art. 3 comma 1 lett a), b), c), d) del D.P.R. n.380/2001 – Testo Unico dell’edilizia sulle architetture minori agrarie in pietra o in tufo, a secco e non, quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque, il tutto come da art.83 delle NTA del PPTR, oltre a cummerse, casedde, pagliare, fogge, pescare ed edicole votive, ricadenti anche in aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti diverse dalle zone agricole;
- Cat. 1.7 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze negli interventi di cui alle categorie edilizie 1.1 e 1.2;
- Cat. 1.8 - Realizzazione di impianti fotovoltaici e solare-termico posti su edifici e strutture esistenti per autoconsumo;
Per tali interventi/attività, lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata. Tale verifica di corrispondenza sarà espletata, secondo quanto previsto al paragrafo “Pre-valutazioni regionali e delle Province autonome” dell’allegato alla D.G.R. n. 1515/2021.
A livello amministrativo il procedimento di verifica di corrispondenza si conclude con il rilascio del provvedimento o atto autorizzativo finale, nel quale viene data evidenza dell’esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da pre-valutazione.
Pertanto i predetti interventi edilizi pre-valutati non necessitano di “sentito” da parte dell’Autorità Competente preposta, il proponente tramite la seguente modulistica firmata digitalmente, presenta istanza di verifica di corrispondenza alla pre-valutazione regionale:
1. Istanza di attivazione del procedimento di V.Inc.A.;
2. Format proponente ai sensi della DGR n.1615/2022 (per interventi sui muretti a secco) o della DGR n.1116/2023 (per interventi edilizi minori succitati) allegando:
3. Dichiarazione sostitutiva delle condizioni d’obbligo;
4. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal tecnico delegato sulle competenze naturalistiche;
5. Procura Speciale con documento d’identità del tecnico incaricato e del proponente;
6. Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della titolarità a presentare l’istanza a cura del proponente;
7. marca da bollo di € 16,00 annullata;
Conclusione del procedimento con la presa d’atto dell’Ente sulla base delle dichiarazioni fatte dal tecnico competente entro 60 giorni.
- INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALL’ART. 57 DELLA L.R. N.221/2015 IN SANATORIA (VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE)
La DGR n. 1515/2021 ha ritenuto necessario confermare la procedura già delineata al paragrafo 8 della DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie” nel seguito integralmente trascritta:
- “Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all’Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta verifica condotta dall’Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall’omonima Direttiva, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per la Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia. L’espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall’obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l’Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”
Pertanto nei casi di interventi di competenza comunale in sanatoria in area SIC, il proponente presenta la seguente modulistica firmata digitalmente:
Conclusione del procedimento con Provvedimento espresso da parte dell’Ente entro 60 giorni.
Non necessita di “sentito” da parte dell’Autorità Competente.