Strutture sanitarie e socio-sanitarie

  • Servizio attivo

Rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di Attività sanitarie e socio-sanitarie - L.R. n. 9/2017 - R.R. n. 5/2020 - R.R. n. 15/2020.

A chi è rivolto

Ai sensi del R.R. n. 5/2020 e del R.R. n. 15/2020 lo studio odontoiatrico ed più in generale gli studi professionali, possono essere gestiti in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013.

Monopoli

Chi può fare domanda

Imprese e/o soggetti da essi delegati muniti di procura speciale alla sottoscrizione e presentazione telematica della pratica.

Descrizione

Tutti i soggetti che intendono gestire una attività sanitaria o socio-sanitaria, soggetta ad autorizzazione all’ esercizio, sono tenuti a presentare domanda rispettivamente alla Regione o al Comune a seconda della struttura di cui trattasi.

Nel caso specifico, il Comune è competente:

1) ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 al rilascio dell’autorizzazione alla REALIZZAZIONE delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’ articolo 5, comma 1, della medesima legge previo parere di compatibilità regionale al fabbisogno (per tali strutture la Regione è competente a rilasciare, successivamente, l'autorizzazione all'esercizio);

2) ai sensi dell'art. 8, comma 4 , della L.R. n. 9/2017 al rilascio dell’autorizzazione all’ ESERCIZIO per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’ articolo 5, comma 3, punto 3.2. ossia "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie".

In questo secondo caso il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.

ECCEZIONE è prevista dalla D.G.R. 142/2018 (sino a diversa disposizione regionale) che prevede SOLO per le strutture sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7, che:

"nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modifcata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle struture che erogano le prestazioni di assistenza specialistca ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7, non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normatva previgente, senza dover richiedere il parere di compatbilità al fabbisogno regionale".

Con riferimento alle prestazioni erogabili ed ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali si richiamano i recentissimi regolamenti regionali n. 5/2020 (per gli odontoiatrici) e n. 15/2020 (per le strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche).

Ai sensi dell'art. 12 L.R.n. 9/2017 "In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il responsabile sanitario".

Come fare

Portale "impresa in un giorno" ossia il sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di prestazione di servizi.

Cosa serve

CON RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE (definita dall'art. 2, lett. a, L.R. n. 9/2017):

ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 9/2017 "I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1,[ punto 1.1], (10) inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato".

CON RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' (definita dall'art. 2, lett. b, L.R. n. 9/2017):

ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 9/2017 "Alla domanda di autorizzazione all’ esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura".

Il Portale Impresainungiorno, tuttavia, prevede il caricamento obbligatorio della suddetta documentazione, in mancanza l'Ufficio SUAP, anche con l'ausilio degli Enti/Uffici prepositi (ASL - AREA TECNICA COMUNALE - REGIONE PUGLIA) potrà richiedere documentazione integrativa necessaria e propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio.

Cosa si ottiene

autorizzazione

Si evidenzia il ruolo di “punto di contatto e coordinamento” spettante al SUAP nei procedimenti aventi ad oggetto attività produttive, come ampiamente ribadito dalla consolidata giurisprudenza ( cfr. circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 465 del 19.06.2012, Corte Cost. 376 del 2002; Sentenza Corte Costituzionale n. n. 376 del 2002; Sentenza Corta Costituzionale n. 247 del 25 novembre 2020; Direttiva 2006/123/CE ):

Il SUAP, infatti, svolge un ruolo di coordinamento nei procedimenti aventi ad oggetto attività produttive, ai fini del corretto svolgimento e del rispetto dei termini dello stesso, diversamente, la responsabilità e competenza nel merito dei vari endoprocedimenti attivati dalla parte e/o su indicazione degli enti/uffici coinvolti nel procedimento e/o d'ufficio ai sensi di legge (quali a titolo esemplificativo Edilizia, Igienico Sanitario, etc) è riconosciuta esclusivamente in capo alle rispettive autorità coinvolte.

Acquisite le pronunce degli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento il SUAP può concludere positivamente e/o negativamente il procedimento previa comunicazione, in questo secondo caso, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90.

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude nei termini previsti

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

n. 2 marca da bollo
16,00 Euro

istanza e atto autorizzatorio

diritti di istruttoria SUAP
50,00 Euro

per Cds asincrona/semplificata

diritti di istruttoria SUAP
150,00 Euro

per Cds sincrona/ordinaria

diritti di istruttoria SUAP
20,00 Euro

altri procedimenti SUAP

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