Tutti i soggetti che intendono gestire una attività sanitaria o socio-sanitaria, soggetta ad autorizzazione all’ esercizio, sono tenuti a presentare domanda rispettivamente alla Regione o al Comune a seconda della struttura di cui trattasi.
Nel caso specifico, il Comune è competente:
1) ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 al rilascio dell’autorizzazione alla REALIZZAZIONE delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’ articolo 5, comma 1, della medesima legge previo parere di compatibilità regionale al fabbisogno (per tali strutture la Regione è competente a rilasciare, successivamente, l'autorizzazione all'esercizio);
2) ai sensi dell'art. 8, comma 4 , della L.R. n. 9/2017 al rilascio dell’autorizzazione all’ ESERCIZIO per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’ articolo 5, comma 3, punto 3.2. ossia "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie".
In questo secondo caso il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.
ECCEZIONE è prevista dalla D.G.R. 142/2018 (sino a diversa disposizione regionale) che prevede SOLO per le strutture sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7, che:
"nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modifcata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle struture che erogano le prestazioni di assistenza specialistca ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7, non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normatva previgente, senza dover richiedere il parere di compatbilità al fabbisogno regionale".
Con riferimento alle prestazioni erogabili ed ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali si richiamano i recentissimi regolamenti regionali n. 5/2020 (per gli odontoiatrici) e n. 15/2020 (per le strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche).
Ai sensi dell'art. 12 L.R.n. 9/2017 "In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il responsabile sanitario".