Procedimento di autorizzazione all'installazione di struttura precaria per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione e le strutture destinate allo svolgimento delle attività balneari e/o di servizi annessi.
L’istanza di Autorizzazione Edilizia è presentata, mediante portale Impresainungiorno, al SUAP, che la trasmette agli Enti/Uffici indicati dal tecnico incaricato dalla parte.
A seguito dell’acquisizione dei pareri/autorizzazioni necessari, il SUAP rilascia il provvedimento unico autorizzatorio con validità di 5 (cinque) anni a partire dalla data di inizio lavori, che dovrà avvenire entro un anno dal rilascio dell’atto unico SUAP, in analogia al disposto di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/01.
L'art. 28.3 del R.E. rubricato "Strutture e stabilimenti balneari" dispone che:
"1. Sono strutture amovibili per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione, le strutture destinate ab origine allo svolgimento delle attività balneari e/o di servizi annessi, quali, a mero scopo esemplificativo, di ristorazione, di intrattenimento, sportive e, in generale, a vocazione turistica.
2. Si considerano di facile rimovibilità le strutture la cui installazione non alteri in modo irreversibile i valori protetti dalle vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio e che possa essere agevolmente rimossa all’atto della cessazione del titolo autorizzatorio.
3. Le strutture amovibili per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione sono autorizzate con provvedimento unico del SUAP previa acquisizione di apposita autorizzazione paesaggistica ed edilizia alla installazione e delle autorizzazione/pareri degli enti competenti, previa autorizzazione annuale della ASL.
4. La durata delle autorizzazioni per la installazione di strutture amovibili per la balneazione o connesse e strumentali alla balneazione, in analogia con l’efficacia del provvedimento paesaggistico, avrà durata pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di inizio lavori. In analogia con quanto disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/01 l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio dell’atto unico SUAP".