Sono soggette all'autorizzazione al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali rivolti a minori, anziani, disabili ed a tutti i soggetti meglio elencati nell'art. 40 della L.R. 19/2006.
I Servizi socio-assistenziali sono elencati nell'art. 46 della legge.
Le strutture socio-assistenziali sono elencate negli artt. 41, 42, 43, 44, 45 della legge
Ai sensi dell'art. 49 della legge " 1.I Comuni competenti per territorio autorizzano al funzionamento le strutture e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali individuati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 64, accertati sulla base di idonea documentazione e sopralluogo diretto presso le sedi da autorizzare.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la legittimità all’esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati. (58)
3. Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dellautorizzazione.(...)".
Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale (cfr R.R. 4/2007)