A chi è rivolto
Imprenditori
Chi può fare domanda
Operatori del settore
Autorizzazione all'attività di sala giochi e di istallazione di apparecchi da trattenimento (di cui all'art.110 Tulps) in esercizio vari
Imprenditori
Operatori del settore
Per sala giochi si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, detta attività viene svolta previo rilascio di licenza, ai sensi dell'art.86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.
Le installazione di apparechi da trattenimnto di cui all'art.110 Tulps e il gioco lecito si può esercitare oltre che nelle sale giochi anche all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.
Ai sensi dell’art. 86 co. 3 lett. c) del Tulps, “…per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o al secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione (…) in circoli privati, è necessaria la licenza del questore”. Pertanto, all’interno di tali attività l’esercizio del gioco lecito è soggetto a istanza ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90.
Si considerano giochi leciti:
Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del Tulps, l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del Tulps - sono soggette a domanda.
Esercizi dove possono essere installati i giochi leciti
Possono installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale Aams 27/07/2011:
Istanza di parte
elenco disponibile sul portale Impresainungiorno
Piattaforma di gestione delle pratiche Suap
Chiunque svolga attività dove vengono svolti giochi leciti (esenpio sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commericiali, circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
Hai sensi della L.R. 43/2013 le istallazione di apparecchi da trattenimento di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. non vengono concesse nel caso di ubicazioni, dei locali, in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.