In base all’art. 51 del D.P.R. 23/3/1967 n. 223, così come modificato dal comma 5 dell'art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque; inoltre le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso