I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che devono essere obbligatoriamente accettate dagli enti pubblici o dai gestori di di pubblico servizio, e, con le modifiche apportate al D.P.R. n.445/2000 dal D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120 del 11/09/2020, anche dai privati.
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni. E' possibile il rilascio degli estratti in formato internazionale secondo quanto previsto dalla Convenzione di Vienna, 08 settembre 1976.
L’istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve esse motivata secondo casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000):
•Rilascio al soggetto cui l’atto di riferisce, previa identificazione
•Rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, previa istanza scritta