A chi è rivolto
Operatori del settore
Chi può fare domanda
Chi esercita o intende esercitare la compravendita di cose usate.
Chi esercita o intende esercitare l'attività di agenzia d'affari.
Richiesta vidimazione registri per cose usate (art.128 T.U.L.P.S.) e agenzia d'affari (art.120T.U.L.P.S.)
Operatori del settore
Chi esercita o intende esercitare la compravendita di cose usate.
Chi esercita o intende esercitare l'attività di agenzia d'affari.
Il R.D. 18/06/1931, n° 773 "testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" prevede che:
debba tenere un registro delle operazioni giornaliere svolte.
La vidimazione dei registri previsti dalla normativa di P.S., non essendo ricompresi nè tra quelli di cui all'art. 2215 del C.C., nè tra quelli indicati all'art. 16 della tariffa allegata al D.P.R. n° 642/1972, non sono soggetti ad alcuna imposta (rif. Risoluzione n° 557/PAS. 16325.14600 (16) del 27.12.2007 del Ministero dell'Interno). Anche l'istanza per la vidimazione dei registri di cui sopra è da considerarsi esente da bollo.
L'art.126 del R.D. n. 773/31 stabiliva che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (oggi Comune), che ne rilascia una presa d’atto.
In data 26 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 26/11/2016 – Supp. Ordinario n. 52 – il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Con l’art.6 – Disposizioni finali, l’art.126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 viene abrogato.
Pertanto, a far tempo dal 11/12/2016 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più presentare alcuna dichiarazione ex art.126 R.D. 18/06/1931 n. 773.
Il Ministero dell’Interno, ha fornito alcuni elementi in merito agli effetti dell’abrogazione dell’articolo 126 T.U.L.P.S., nello specifico, se necessitasse dell’utilizzo per detta attività del REGISTRO di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all’art.128 del T.U.L.P.S. e dell’art.247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940, n.635.
Con nota n.557/PAS/U/002045 del 09/02/2017, il Dipartimento ha indicato che, conseguentemente all’abrogazione del richiamato art.126 del T.U.L.P.S. il registro non era più necessario, anche se lo stesso Dipartimento stava procedendo ad ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell’abrogazione in argomento per quanto attiene alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati.
Pertanto il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno ricorrere all'autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito parere n. 15, del 2 marzo 2018.
Infine dopo l’interpretazione del Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con nota n. 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/2018, ha riconsiderato la necessità per coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, di utilizzare il registro di cui all’art.128 del T.U.L.P.S. in considerazione che “l'intervento demolitorio sull'art.126 del T.U.L.P.S. debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art.128” (vedasi parere Consigli di Stato).
Pertanto coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad utilizzare i REGISTRI previsti dall’art.128 T.U.L.P.S. e dall’art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940, n. 635, annotando le relative transazioni.
Solo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l'obbligo neppure della tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S.
Chi esercita l’attività di Agenzia d’Affari (art.115 T.U.L.P.S.) necessità del possesso del registro degli affari giornalieri di cui all’art120 del T.U.L.P.S.
per la richiesta di Vidimazione del registro cartaceo necessita produrre istanza con allegato il registro da vidimare:
Registro
Al fine di garantire la verifica da parte degli organi di vigilanza, per il disposto dell'art.16 del Tulps, si rammenta che deve essere comunicato il deposito/magazzino dove sono rimesse le cose usate oggetto della vendita.
Nel modello di richiesta di vidimazione del registro ex art.128 T.U.L.P.S. si deve comunicare il luogo dove sono depositate le cose usate oggetto della vendita, e successivamente necessita comunicare ogni variazione e/o aggiunta di luoghi utilizzati come deposito.