Rateizzazione pagamento sanzioni Codice della Strada e Sanzioni Amministrative

  • Servizio attivo

Per sanzioni amministrative pecuniaria di importo superiore a 200 euro per chi è in condizioni economiche disagiate può richiedere il pagamento in rate mensili.

A chi è rivolto

Cittadini

Monopoli

Chi può fare domanda

Si può fare domanda in presenza di queste 2 condizioni:
1) l’importo della multa deve superare 200 euro per una o più violazioni del codice della strada accertate contestualmente con uno stesso verbale di contestazione.
2) il soggetto destinatario del verbale di contestazione versa in una situazione economica disagiata. Il limite di reddito che non è possibile superare: per poter avanzare istanza di rateizzazione, il tuo reddito complessivo ai fini Irpef ( pari alla somma indicata al Rigo RN1 della tua dichiarazione dei redditi) non deve essere superiore a 10.628,16 euro. Se il tuo stato di famiglia rivela che convivi con altre due persone, tale limite deve essere aumentato di 1.032,91 euro per ognuno dei tuoi familiari conviventi: il tuo reddito complessivo ai fini Irpef, allora, non dovrà superare i 12.693,98 euro.

Descrizione

Art. 202-bis codice della strada:

Comma 1 I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Rateazione delle sanzioni pecuniarie

2 - Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3.La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.

6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.NOTE: Ricorda che, se decidi di presentare l’istanza da rateizzazione della multa, la tua richiesta costituirà anche rinuncia a proporre ricorso al prefetto o al giudice di pace avverso il verbale di contestazione. Pertanto, se ritieni che il verbale di contestazione possa essere impugnato (perché, ad esempio, è stato notificato oltre il termine consentito o perché non contiene l’indicazione della norma violata), non potrai presentare anche l’istanza di rateizzazione perché altrimenti il tuo ricorso sarà inammissibile.

Come fare

Nel caso in cui violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti del Comune, si presenta istanza al presidente al sindaco.
TEMPISTICA: 30 giorni di tempo dal giorno della contestazione immediata o da quello della notificazione del verbale di contestazione

Cosa serve

Istanza on line.
Allegati all'istanza:
- Certificazione ISEE,
- ultima dichiarazione dei redditi;
- stato di famiglia aggiornato;
- fotocopia valido documento di identità del richiedente.

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude nei termini previsti

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Sede Corpo Polizia Locale e Protezione Civile

Uffici ubicati al piano rialzato della sede municipale decentrata di Viale Aldo Moro, 127 (ex Fiat Metta)

Viale Aldo Moro, n.127, 70043, Monopoli, Bari

Orari al pubblico:

Lun
ore 8:00 - 21:00
Mar
ore 8:00 - 21:00
Mer
ore 8:00 - 21:00
Gio
ore 8:00 - 21:00
Ven
ore 8:00 - 21:00
Sab
ore 8:00 - 21:00
Dom
ore 8:00 - 21:00
Valido dal 01/10/2020

Casi particolari

In particolare, potrà prevedere:

un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000;
un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000;
un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000.
E’ necessario che l'istante sappia che sulla somma, per il cui pagamento è stata ammessa la rateizzazione, sarà applicato il tasso d’interesse previsto dalla legge.

NOTE: il mancato pagamento della prima rata, oppure il mancato pagamento di due rate, comunque successive alla prima, comporterà la decadenza del beneficio e, quindi, l'istante dovrà immediatamente pagare l’intero ammontare della multa in un’unica soluzione, al netto delle rate eventualmente pagate.Se, invece, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rateizzazione della multa, viene notificato un provvedimento di rigetto, dovrai eseguire il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
L’autorità competente a decidere sulla richiesta di rateizzazione, infatti, potrebbe non far pervenire alcun provvedimento, né di accoglimento, né di rigetto: in questo caso, il silenzio dell’amministrazione significherà che l'istanza di rateizzazione sarà stata rifiutata. Perciò, l'istante dovrà provvedere al pagamento della multa entro 30 giorni, con decorrenza dalla notificazione di una comunicazione in cui dovrà essere espressamente indicato che sono decorsi i 90 giorni a disposizione dell’amministrazione per decidere e che da ciò deriva il rigetto della richiesta."

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