Su istanza dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, è possibile dilazionare il pagamento di importi superiori ad euro 100,00 (eventualmente comprensivi di sanzioni ed interessi), in rate mensili di pari importo.
L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini per la proposizione del ricorso giudiziale. La durata della rateizzazione varia da un minimo di 4 ad un massimo di 72 rate mensili scadenti nell'ultimo giorno di ciascun mese, in base a determinati scaglioni di reddito ISEE o reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, in caso di società. Per le dilazioni oltre le 48 rate è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare e di durata non inferiore a quella della rateizzazione.
Le dilazioni di pagamento non possono essere concesse nel caso in cui siano già iniziate procedure esecutive volte al recupero coattivo. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Per tutta la durata della dilazione è applicato l'interesse nella misura prescritta dal regolamento comunale.