A chi è rivolto
Cittadini e imprese.
Chi può fare domanda
A norma dell’art. 11, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 il permesso di costruire viene rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
Legittimati alla richiesta sono tutti coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata, non necessariamente connessa ad un diritto reale ma derivante anche da un rapporto giuridico obbligatorio.
Detta relazione può essere precisata con legge regionale oppure a mezzo di norme regolamentari o dagli stessi strumenti urbanistici.
In ogni caso devono ritenersi legittimati:
— il proprietario del suolo;
— il titolare del diritto di superficie;
— il concessionario di beni demaniali;
— l’usufruttuario (per interventi che non stravolgano la destinazione economico-sociale del bene);
— l’enfiteuta (per la costruzione di fabbricati rurali);
— il titolare del diritto reale di abitazione;
— l’assegnatario a riscatto di alloggio economico o popolare;
— i titolari di altri diritti reali (per trasformazioni che rientrino nel contenuto del loro diritto);
— l’affittuario coltivatore diretto (che, a norma degli artt. 14 e 16 della legge 11-2-1971, n. 11, può eseguire miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa di abitazione);
— il conduttore di fondi urbani (per le riparazioni urgenti all’immobile locato, ex art. 1577, 2° comma, cod. civ.);
— i destinatari di ordini dell’autorità giudiziaria o amministrativa che riguardino l’esecuzione di opere (l’ordine dell’autorità, invero, non esonera dall’obbligo di richiedere il permesso di costruire).