Ai sensi dell'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie - Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nell'elenco di cui al DM 5 settembre 1994, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Servizio Ambiente e al Sindaco.
Il Sindaco, sentito il parere del Servizio Ambiente, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il Sindaco emana, in caso di parere favorevole del Servizio Ambiente, DECRETO DI CLASSIFICAZIONE QUALE INDUSTRIA INSALUBRE.