Medie e grandi strutture di vendita

  • Servizio attivo

Rilascio dell'Autorizzazione commerciale all'apertura ed all'esercizio delle strutture produttive con superficie di vendita superiore a 250 mq.

A chi è rivolto

Soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 5, del Codice del Commercio (L.R. n. 24/2015) che richiama, in particolare, l'art. 5 della medesima legge regionale che al comma 1 dispone che "I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall’articolo 71 del decreto legislativo26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successivemodificazioni".

Monopoli

Chi può fare domanda

Le imprese e soggetti da esse delegati muniti di procura speciale alla presentazione telematica e sottoscrizione della pratica.

Descrizione

Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;

b) medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:

1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;

2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;

3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;

c) grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:

1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;

2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.

Qundo si parla di "superficie di vendita" di un esercizio commerciale si intende ai sensi dell'art. 4, lett. e, della L.R. n. 24/2015 "la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti";

Ai sensi della L.R. n. 24/2015 rubricata "Codice del Commercio" art. 17 :

"In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016 l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal comune competente per territorio";

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni, l’interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;

c) l’eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;

d) l’impegno al rispetto del CCNL".

Tale procedimento deve svolgersi nel rispetto dei requisiti e delle procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita previsti dal R.R. attuativo n. 11/2018 nonché nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo previsti, per le grandi strutture di vendita, dal R.R. 11/2020.

Per l'esercizio delle singole attività di vicinato all'interno della media e grande struttura di vendita è necessario presentare la S.C.I.A ex art. 17, comma 1, L.R. n. 24/2015.

In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l’apposito modulo che è trasmesso all’azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni (cfr art. 5, comma 2-bis, L.R. 24/2015).

Come fare

Portale "Impresa in un giorno": il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di prestazione di servizi.

Cosa serve

Documentazione richiesta tramite Portale Impresainungiorno prevista dalla normativa vigente L.R. n. 24/2015 e s.m.i. nonché ogni documentazione utile al miglior svolgimento del procedimento di cui trattasi ivi inclusa eventuale richiesta di parte di attivazione di endoprocedimenti di competenza di altri Enti/Uffici.

Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2015:

"2. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

3. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso".

Cosa si ottiene

autorizzazione

Si evidenzia il ruolo di “punto di contatto e coordinamento” spettante al SUAP nei procedimenti aventi ad oggetto attività produttive, come ampiamente ribadito dalla consolidata giurisprudenza ( cfr. circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 465 del 19.06.2012, Corte Cost. 376 del 2002; Sentenza Corte Costituzionale n. n. 376 del 2002; Sentenza Corta Costituzionale n. 247 del 25 novembre 2020; Direttiva 2006/123/CE ).

Il SUAP, infatti, svolge un ruolo di coordinamento nei procedimenti aventi ad oggetto attività produttive, ai fini del corretto svolgimento e del rispetto dei termini dello stesso, diversamente, la responsabilità e competenza nel merito dei vari endoprocedimenti attivati dalla parte (a titolo esemplificativo Edilizia, Ambiente, Paesaggio, Igienico Sanitario, Demaniale etc) è riconosciuta esclusivamente in capo alle rispettive autorità coinvolte.

Dunque, la disciplina concernente il cosiddetto «sportello unico per le attività produttive» (…) è fondata sulla concentrazione in una sola struttura, istituita dal comune, della responsabilità dell’unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l’insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello «sportello unico», presso la predetta struttura, dell’accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni”.

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude nei termini previsti

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

2 Marche da bollo
16,00 Euro

per istanza e atto autorizzatorio

diritti di istruttoriaSUAPa
50,00 Euro

per Cds asincrona/semplificata

diritti di segreteria
150,00 Euro

per Cds sincrona/ordinaria

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