Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
b) medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;
c) grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:
1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.
Qundo si parla di "superficie di vendita" di un esercizio commerciale si intende ai sensi dell'art. 4, lett. e, della L.R. n. 24/2015 "la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti";
Ai sensi della L.R. n. 24/2015 rubricata "Codice del Commercio" art. 17 :
"In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016 l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE rilasciata dal comune competente per territorio";
Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni, l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
c) l’eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;
d) l’impegno al rispetto del CCNL".
Tale procedimento deve svolgersi nel rispetto dei requisiti e delle procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita previsti dal R.R. attuativo n. 11/2018 nonché nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo previsti, per le grandi strutture di vendita, dal R.R. 11/2020.
Per l'esercizio delle singole attività di vicinato all'interno della media e grande struttura di vendita è necessario presentare la S.C.I.A ex art. 17, comma 1, L.R. n. 24/2015.
In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l’apposito modulo che è trasmesso all’azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni (cfr art. 5, comma 2-bis, L.R. 24/2015).