Le petizioni sono forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo III dello Statuto, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
Le petizioni si caratterizzano come domande rivolte ai competenti organi elettivi dell'Ente con le quali si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.
Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 persone, anche se non residenti nel territorio comunale, o da 3 associazioni o comitati anche liberamente costituiti, iscritti nell’albo dell'associazionismo, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e debbono contenere l'indirizzo dei firmatari o, nel caso di associazioni, dei rispettivi presidenti ed indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.
Il Sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento, assegna la petizione in esame al competente organo e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
L'organo competente esamina le petizioni e risponde agli interessati entro 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.
Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante.
Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa intervenendo alla seduta di Giunta.
Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale e sia sottoscritta da almeno 700 persone, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare competente.
Il primo firmatario, qualora la Commissione Consiliare a maggioranza dei presenti, purché in numero tale da rendere valida la seduta ne valuti l'opportunità, è invitato eccezionalmente ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.
L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall'adozione.
Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, non può comunque superare i 90 gg. dalla data di presentazione al protocollo generale.
Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.