Le attività di estetista è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, e non è subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio.
L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.
Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985 o nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
AFFITTO DI CABINA PER ESTETISTA
Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento (legge n. 1/1990) effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 16361 del 31 gennaio 2014, della quale ha preso atto la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 24 marzo 2014, l'esercente dell'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi, sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
L’ attività di estetista, anche in forma di affitto, è soggetta alla presentazione della SCIA al Comune su apposito modello approvato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 10 aprile 2014.
RIFERIMENTI NORMATIVI
artt. 77 e 78, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);
art. 10, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche", così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista".