COS’E’
Con l’articolo 17-bis del decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56 del 26 maggio 2023, il legislatore ha concesso anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate la possibilità di introdurre la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante apposito Regolamento Comunale, adottato dal Comune di Monopoli con deliberazione di C.C. n.42 del 28/07/2023.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono dovute invece le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni accessorie applicate dall’ufficio impositore né gli interessi e gli oneri di riscossione.
A CHI SI RIVOLGE
La richiesta di definizione agevolata può essere presentata dai debitori del Comune di Monopoli per entrate tributarie e patrimoniali a titolo di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate dal 1^ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o a titolo di atti / avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022.
La misura non riguarda le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.
TEMPI E SCADENZE
L’istanza potrà essere presentata direttamente dal debitore, a decorrere dal 1 ottobre 2023 ed entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2023.
Il Comune, entro il termine del 28 febbraio 2024, trasmette al debitore apposito provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, con indicazione delle somme dovute ai fini della definizione e delle relative scadenze.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata, si tiene conto esclusivamente degli importi non ancora versati alla data di entrata in vigore del regolamento (1^ ottobre) a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
Il pagamento delle somme oggetto di definizione agevolata avviene secondo una delle seguenti modalità:
1) in unica soluzione entro il 31 marzo 2024;
2) in 8 o 16 rate di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2024 e delle successive alla fine di ogni trimestre.
Nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata viene effettuato esclusivamente mediante sistema PagoPa.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata, che non produce effetti (con conseguente ripristino degli importi originariamente dovuti) e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto per le voci oggetto di definizione agevolata e non determinano l'estinzione del debito residuo.
Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, restano definitivamente acquisite al Comune e non sono rimborsabili.