E' l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) Su posteggi dati in concessione: tipo A
b) In forma itinerante: tipo B
L’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio (Tipo A) è soggetta ad Autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale. La durata della concessione è di dodici anni.
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
Il subentrante nell’attività è soggetto a COMUNICAZIONE da presentare al Suap – Ufficio commercio entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata.
L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B) è soggetta a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di Attività). L.R. N.24 del 16/04/2015 (Codice del Commercio).