Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc) comuni e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).
I circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo. [(I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale Art. 18 della Costituzione)]
Per costituire un circolo occorre:
- Ø Uno statuto
- Ø Individuare un fine lecito
- Ø Stabilire l’ambito delle attività (culturali, sportive, ricreative, ecc..)
- Ø Definire le cariche sociali
- Ø Prevedere le modalità per diventare soci
- Ø Stabilire le quote sociali annuali, la sede, il patrimonio necessario, ecc..
Ma non occorre alcuna autorizzazione né comunicazione.
LIMITI:
La vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina del d.lgs. n.114/1998 – L.R.24/2015 e del D.lgs.n.59/2010 art.66;
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n.235/2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”;
I locali ove si svolgono l’attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone (agibilità, sorvegliabilità, ecc..), sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;
Sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale (gioco d’azzardo ecc..)
Il D.P.R. n.235/2001 suddivide i circoli in due tipologie e precisamente:
1) Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell’Interno. Questi per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune una SCIA, ai sensi dell’art.19 della legge n.241/90.
Associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n.235/2001
L. n.241/90
D.lgs.n.59/2010