La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dellequilibrio sostenibile con lambiente urbano e naturale. e con la L.R. n. 33/2006 rubricata "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti " disciplina tale attività.
L'art. 10, comma 4, della predetta legge regionale prevede che:
"Ai fini dellaccertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dellinizio dellesercizio dellattività, apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dellarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge nella quale sono attestati:
a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un responsabile tecnico di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per lesercizio dellattività;
b) lo standard adottato ai sensi del comma 3"
Si consiglia la consultazione del R.R. n. 9/2019 (per eventuali aspetti affini) che disciplina le modalità di erogazione, accesso, fruizione e valutazione delle Attività Fisiche Adattate (AFA) e la promozione e tutela del suo esercizio in accordo con le disposizioni Di cui alla L.R. n° 33/2006.