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Operatori del settore Ricettivo
Apertura, variazione e cessazione attività alberghiera classificata
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Operatori del settore Ricettivo
Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
f) alberghi centro benessere;
f bis) condhotel. (vedi la l.r. 17/2011 che ad integrazione del presente articolo individua la struttura ricettiva denominata "albergo diffuso" e ne disciplina l'attività ed il relativo reg.reg. di attuazione n. 6/2012.)
Requisiti.
I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:
Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.
Tipologia
Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
Sono "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi centralizzati.
Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
Sono "alberghi e centro benessere" le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.
È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dalla legge.
Ulteriori caratteristiche delle tipologie
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suite).
Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
Le suite sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.
Dipendenze.
L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.
Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.
Denominazione
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal comune che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito provinciale.
Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.
In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel.
Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms".
In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.
Classificazione
Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle "A" - "C", e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art. 11.
Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B".
Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.
Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.
La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività, ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".
Invio S.C.I.A. tramite portale "Impresainungiorno"
Per le procedure di Classificazione bisogna inserire il MODULO (denuncia attrezzature) riportato nella sezione modulistica e allegarlo alla pratica trasmessa tramite portale "Impresainungiorno"
Per le attività alberghiere Modulistica presente sul portale "Impresainungiorno"
Per le procedure di Classificazione, allegare il MODULO (denuncia attrezzature) sotto riportato alla pratica trasmessa tramite portale "Impresainungiorno"