L’istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è presentata, mediante portale Impresainungiorno, al SUAP, che la trasmette alla Città Metropolitana. Il provvedimento, adottato da parte dell’Autorità competente (Città Metropolitana di Bari ovvero diversa autorità indicata dalla normativa Regionale), viene rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e ha validità pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
Il predetto titolo abilitativo ambientale può essere richiesto dai gestori degli impianti di cui all'articolo 1 del DPR 59/2013 per i seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nei casi di attività soggette unicamente alla comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.