FAQ Bando NCC - Chiarimenti

Chiarimenti (FAQ) forniti dal Comune di Monopoli sul bando per l’assegnazione di 43 autorizzazioni NCC, finalizzati a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, senza sostituire le valutazioni ufficiali della Commissione.
Data:

09/04/2026

Tempo di lettura:

4 min

Argomenti

Tipologia di contenuto

  • News
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Descrizione

FAQ Frequently Asked Questions Bando NCC

Chiarimenti

In ordine al bando per l’assegnazione di n. 43 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura pubblicato il 19.03.2026, preso atto delle richieste di chiarimenti più frequenti (Frequently Asked Questions – FAQ) avanzate al Comune di Monopoli, al fine di garantire massima trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, di seguito si propone una sintesi dei riscontri prodotti.

Si precisa che i seguenti riscontri non sostituiscono le valutazioni istruttorie definitive che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento e dell’art. 7 del Bando devono essere determinate esclusivamente dalla Commissione di valutazione.

 

1)      La sede e la rimessa possono trovarsi nello stesso immobile?

Sì, è possibile, purché la destinazione urbanistica dell’immobile sia conforme alla normativa vigente e al Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Monopoli consultabile al seguente link PUG - Piano Urbanistico Generale / Documenti di programmazione e rendicontazione / Documenti e dati / Amministrazione / Homepage - Città di Monopoli.

 

2)      È possibile utilizzare spazi di coworking come sede?

Ai sensi della dell’art. 3, comma 1 e 3 della L.21/1992, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è preclusa, pertanto, la possibilità di ricorrere ad una sede operativa in spazi di coworking, a condizione che vengano garantite le prescrizioni normative innanzi indicate. La sede non deve essere fittizia, deve essere effettivamente operativa e deve essere un reale punto di riferimento per il cliente. Naturalmente l’immobile prescelto deve avere una destinazione d’uso compatibile con la normativa vigente e con il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Monopoli consultabile al seguente link PUG - Piano Urbanistico Generale / Documenti di programmazione e rendicontazione / Documenti e dati / Amministrazione / Homepage - Città di Monopoli.

 

3)      Quale destinazione catastale devono avere la rimessa e la sede?

La sola destinazione catastale non è rilevante ai fini del rilascio dell’autorizzazione. La destinazione catastale produce effetti esclusivamente fiscali e tributari, non ha valore urbanistico-edilizio diretto. Si raccomanda di assicurarsi, pertanto, che l’immobile prescelto come sede e/o rimessa abbia una destinazione urbanistica conforme o che tale conformità possa essere acquisita entro i 90 giorni dalla notifica della nomina a vincitore. E’ la destinazione urbanistica dell'immobile o dell'area, che stabilisce quali attività possono essere legittimamente svolte in quell'unità immobiliare ed è disciplinata dal D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) e dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Monopoli consultabile al seguente link PUG - Piano Urbanistico Generale / Documenti di programmazione e rendicontazione / Documenti e dati / Amministrazione / Homepage - Città di Monopoli.

 

4)      La sede e la rimessa devono essere già agibili al momento della presentazione della domanda?

No, non è necessario che siano già agibili al momento della presentazione della domanda. Il bando prevede espressamente la possibilità per il candidato di impegnarsi a rendere l’immobile agibile entro il termine indicato all’art. 8.

 

5)      Cosa si intende nel bando con “impegno giuridicamente rilevante (contratto preliminare)”?

Deve intendersi l’accordo con cui le parti si obbligano a concludere un futuro contratto definitivo, stabilendone già gli elementi essenziali.

Il bando, in ordine alla disponibilità di sede e rimessa, richiede un impegno contrattuale sottoscritto da due parti e una precisa ubicazione dell’immobile, oltre all’impegno alla formalizzazione del titolo giuridico entro i termini previsti dall’art. 8 del bando.

Eventuali condizioni di efficacia del contratto preliminare possono liberamente essere inserite dalle parti e la loro compatibilità con la lex specialis di concorso sarà valutata dalla Commissione.

 

6)      Il contratto preliminare deve essere registrato al momento della presentazione della domanda di partecipazione?

No, ai fini della partecipazione al bando non rileva la circostanza che il contratto preliminare sia già registrato oppure no. La registrazione è un adempimento fiscale, non un requisito di validità civilistica del contratto.

 

7)      A quale ruolo dei conducenti è necessario essere iscritti?

È sufficiente essere iscritti a qualsiasi ruolo dei conducenti su tutto il territorio nazionale.

 

8)      Essere madrelingua inglese o aver lavorato all’estero è sufficiente per ottenere il punteggio relativo alla lingua inglese?

No, non è sufficiente. È necessario essere in possesso di una certificazione linguistica di inglese che:

  • indichi il livello secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
  • sia rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (ai sensi del D.M. 62/2022 e successive integrazioni), oppure da enti di riconosciuta autorevolezza internazionale che adottano il QCER.
 

9)      Se il candidato dichiara l’impegno relativo al veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, per quanto tempo deve mantenerlo?

Tutti i requisiti oggetto di valutazione, incluso l’impegno relativo al veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, devono essere mantenuti per un periodo di cinque anni, come previsto dal bando.

 

10)  Dopo i cinque anni è possibile sostituire il veicolo attrezzato per trasporto disabili con uno non attrezzato?

Sì, decorso il periodo quinquennale, non è più obbligatorio mantenere i requisiti di valutazione. Pertanto, è possibile sostituire il veicolo attrezzato con un’autovettura priva di allestimenti per il trasporto di persone con disabilità, mantenendo valida l’autorizzazione NCC.

 

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 09/04/2026 12:57

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