OGGETTO DELL’IMU
L’IMU si applica al possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dei seguenti immobili:
- fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale
- aree fabbricabili
- terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti
CALCOLO DELL’IMPOSTA
L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota
BASE IMPONIBILE
È costituita:
- per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente definito moltiplicatore
- per i terreni, dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente definito moltiplicatore
- per le aree fabbricabili, dal valore venale dell’area al 1^ gennaio dell’anno di riferimento
MOLTIPLICATORE
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
- 135 per i terreni
LE ALIQUOTE
- 0,96 % - Aliquota di base
- 0,4 % - Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze
- 0,1 % - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale
LE DETRAZIONI
- € 200,00 - Detrazione per abitazione principale e immobili equiparati
- € 50,00 - Maggiorazione della detrazione per abitazione principale e immobili equiparati per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente nella medesima unità immobiliare
L’ABITAZIONE PRINCIPALE
- Per una coppia di coniugi non è possibile disporre di due abitazioni principali nell’ambito dello stesso comune usufruendo due volte di un trattamento agevolato
- Per le coppie che, infatti, stabiliscono la residenza in due immobili separati, l’abitazione principale potrà essere solo una di esse
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’IMU è effettuato con il modello F24 presso gli sportelli bancari o postali in due rate:
- la prima entro il 18 giugno pari al 50 % dell’imposta dovuta per l’intero anno
- la seconda entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla precedente rata.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze è possibile pagare in tre rate, entro il 18 giugno, il 17 settembre e il 17 dicembre, di importo pari ad 1/3 dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.
LE AGEVOLAZIONI PER L’AGRICOLTURA
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il moltiplicatore è 110
- anche se edificabili, sono tassati come terreni agricoli i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’acconto si paga in misura pari al 30% dell’imposta dovuta per l’intero anno; se non ancora censiti, l’imposta si paga in unica soluzione entro il 17 dicembre.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500
- del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
NOTE
Se si acquista un nuovo immobile e si vuol godere di particolari agevolazioni di imposta (es. abitazione principale, conduzione diretta di terreni, immobili e/o soggetti esenti...) occorre comunicare la variazione utilizzando il modello di dichiarazione IMU (scaricabile da
qui) entro:
- il 4 febbraio,se la variazione si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 5 novembre 2012;
- entro 90 giorni dalla variazione, se questa è successiva al 5 novembre
Valori Aree Fabbricabili Anno 2011
(Deliberazione G.C. n.193 del 21/11/2012)